30 maggio 2015

Carl Schmitt: «Dottrina della Costituzione» § 1: Concetto assoluto di costituzione (La costituzione come tutto unitario)

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Pagina in costruzione. Questa edizione digitale nasce per finalità didattiche e con liberatoria dell’editore italiano e salvo obiezioni dall’editore tedesco o degli aventi diritto. La traduzione è stata da me eseguita nel 1984 e non ha avuto da allora nuova edizione. Colgo ora occasione per correggere i refusi e per eventuali miglioramenti della traduzione stessa, che resta disponibile per un nuovo contratto di edizione a stampa. Colgo altresì occasione per un corredo che non sarà mai possibile in una edizione cartacea. Il testo è qui integrato da un indice analitico generale, dizionario bio-bibliografico, apparati bibliografici per il tedesco, italiano, inglese, francese, spagnolo e ogni altra lingua da me in futuro conosciuta, o affidati a collaboratori, dizionario cronologico, connessione testuali con la rete e da eventuale dibattito e Forum nello spazio commenti e da un’iconografia, attinta per lo più dalla rete, finalizzata ad alleggerire la pesantezza della lettura sul monitor.  / Bottom / Vers. 1.3 - 2.6.2015

 CAPITOLO PRIMO
CONCETTO DI COSTITUZIONE
§ 1
Concetto assoluto di costituzione
(La costituzione come tutto unitario)

Analitico / Dizionario | p. 15-25 | Bibliografia / Cronologia

Sommario:  I. Costituzione come stato complessivo dell’ordinamento e dell’unità concreta o come forma di Stato (« forma delle forme»). – I.1 Primo significato: la concreta condizione generale dell’unità politica e dell’ordinamento sociale di un determinato stato. – I.2 Secondo significato: una specie particolare di ordinamento politico e sociale. – I.3 Terzo significato: costituzione come il principio del divenire dinamico dell’unità politica, del processo di nascita e di formazione sempre nuova di questa unità. – II. Costituzione in senso normativo («norma delle norme»). – II.1 Costituzione come semplice “dovere”. – II.2 Una costituzione vige perché emana da un potere costituente. – II.3 Costituzione intesa come codificazione chiusa. – || Appendice al § 1 | → § 2 Sommario | Bottom. -
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La parola «costituzione» ha più di un significato. In un’accezione generale della parola tutto, uomini e cose, aziende e società, è in una «costituzione» e tutto ciò che è possibile può avere una costituzione. Da ciò non vien fuori nessun concetto specifico. La parola «costituzione» deve essere limitata alla costituzione dello Stato, cioè all’unità politica di un popolo, se la si vuol rendere intellegibile. Con questa limitazione può indicare lo Stato stesso, e precisamente il singolo, concreto Stato in quanto unità politica o come un particolare, concreto modo e forma dell’esistenza statale; allora significa la condizione generale dell’unità e dell’ordinamento politico. «Costituzione» può però significare anche un sistema chiuso di norme ed in tal caso indica ugualmente una unità, anche se non concretamente esistente, ma soltanto pensata, ideale. In tutte due i casi il concetto di costituzione è assoluto, poiché indica un tutto (effettivo o pensato). Accanto a questo è oggi prevalente un modo di esprimersi che chiama costituzione una serie di leggi fatte in un determinato modo. Costituzione e legge costituzionale sono trattate alla stessa stregua. In questo modo ogni singola legge costituzionale può passare come costituzione. Il concetto diventa pertanto relativo; esso non concerne più un tutto, un ordinamento ed unità, ma alcune, varie o molte disposizioni legislative formate secondo un procedimento speciale.

La definizione usuale dei manuali è: costituzione = norma o legge fondamentale. Cosa significhi «fondamento» rimane per lo più oscuro; spesso significa soltanto, quasi come una parola d’ordine,
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qualcosa di politicamente assai importante o di inviolabile, così come si parla pure confusamente di diritti fondamentali, di «ancoraggio», ecc. Il significato teorico costituzionale di simili locuzioni risulta dall’analisi concettuale che segue; cfr. il prospetto dei diversi significati di «lex fundamentalis», «norma fondamentale» o «legge fondamentale», infra, § 5, p. 65.

I. / S / B / A / - Costituzione in senso assoluto può significare in primo luogo il concreto modo di esistere che è dato spontaneamente con ogni unità politica esistente.

1.  / S / B / A / - Primo significato: costituzione = la concreta condizione generale dell’unità politica e dell’ordinamento sociale di un determinato Stato. Ad ogni Stato sono inerenti unità politica ed ordinamento sociale, quali che siano i principi dell’unità e dell’ordinamento e quale che sia l’istanza che nel caso critico decide normativamente nei conflitti di interessi e di potere. Questa condizione generale dell’unità politica e dell’ordinamento sociale la si può chiamare costituzione. La parola indica allora non un sistema o una serie di princìpi giuridici e di norme, secondo cui si regola la formazione della volontà statale e l’esercizio dell’attività statale e nella cui osservanza è visto l’ordine, ma propriamente il singolo Stato concreto – Reich tedesco, Francia, Inghilterra – nella sua concreta esistenza politica. Lo Stato non ha una costituzione, «conforme alla quale» si forma e funziona una volontà statale, ma lo Stato è la costituzione, cioè una condizione presente conforme a se stessa, uno status di unità e ordine. Lo Stato cesserebbe di esistere se questa costituzione, cioè questa unità e ordine, cessasse.  La costituzione è la sua «anima», la sua vita concreta e la sua esistenza individuale.
Aristotele (384-322 a.C.)

La parola «costituzione» ha spesso questo significato nei filosofi greci. Secondo ARISTOTELE lo Stato (πολιτεία) è un ordinamento (τάξις) della convivenza naturale degli uomini di una città (πόλις) o di un territorio. L’ordinamento concerne il potere nello Stato e la sua articolazione; in forza di esso esiste un sovrano (κύριος) ma ad esso spetta anche il fine (τέλος) vivente di questo
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ordinamento, contenuto nella peculiarità della forma politica concreta (Politica, libro IV, cap. I, 5). Se questa costituzione è rimossa, allora cessa lo Stato; se è posta una nuova costituzione, allora sorge il nuovo Stato. ISOCRATE (Areopag. 14) chiama la costituzione anima della polis (ψύχη η‘ πολιτεία). Questa raffigurazione della costituzione è forse chiarita molto meglio da un paragone: il canto o il brano musicale di un coro rimane lo stesso, se gli uomini che lo cantano o rappresentano si scambiano o se si scambia il posto in cui essi cantano o suonano. L’unità e l’ordine rimane nel canto e nella partitura come l’unità e l’ordine dello Stato rimane nella sua  costituzione.
G. Jellinek (1851-1911)

Quando Georg JELLlNEK, Allgemeine Staatslehre, p. 491 pone la costituzione come «un ordinamento, conforme al quale si forma volontà statale», egli scambia un ordinamento effettivamente esistente con una norma, conforme alla quale qualcosa funziona esattamente e legalmente. Tutte le raffigurazioni che qui vengono in considerazione, unità, ordine, scopo (τέλος), vita, anima devono indicare qualcosa di esistente, non qualcosa di normativo, o più esattamente di dovuto.

2.  / S / B / A / - Secondo significato: costituzione =  una specie particolare di ordinamento politico e sociale. Costituzione significa la forma concreta dell’ordinamento superiore e inferiore, poiché nella realtà sociale non esiste nessun ordinamento senza un ordinamento superiore ed uno inferiore. Qui costituzione è la forma particolare del potere, che spetta ad ogni Stato e non si può separare dalla sua esistenza politica; per esempio, monarchia, aristocrazia o democrazia, o come altro si vuol dividere le forme di Stato. Costituzione è qui = forma di Stato. Anche qui la parola «forma» indica qualcosa di conforme all’essere, uno status, e non qualcosa di conforme a un principio giuridico o di normativamente dovuto. Anche in questa accezione della parola ogni Stato ha ovviamente una costituzione, giacché esso corrisponde sempre ad una qualche forma, in cui esistono Stati. Anche qui sarebbe più esatto dire che lo Stato è una costituzione; è una monarchia, un’aristocrazia, una democrazia, una repubblica dei Soviet, e non ha soltanto una costituzione monarchica, ecc. La costituzione è qui la «forma delle forme», forma formarum.
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Tommaso d’Aquino (1225-74)
In questo senso la parola «status» (accanto ad altre numerose accezioni, per esempio condizione in generale, ceto, e così via) è usata soprattutto nel medioevo e nel XVII sec. Tommaso d’AQUINO nella sua Summa Theologica (I, II, 19, 10 c) distingue come forme di Stato (status), ricollegandosi ad Aristotele: 1) lo Stato aristocratico (status optimatum), nel quale governa una minoranza che in qualche modo eccelle ed emerge (in quo pauci virtuosi principantur); 2) l’oligarchia (status paucorum), cioè il dominio della minoranza senza riguardo ad una speciale qualità eccellente; 3) la democrazia (lo status popularis), in cui domina la maggioranza dei contadini, degli artigiani e dei lavoratori. BODIN (Les six livres de la République, I ed. 1577, specialmente nel libro VI) distingue secondo forme di Stato simili lo Stato popolare (état populaire), lo Stato monarchico (état royal) e lo Stato aristocratico. In GROZIO (De iure belli ac pacis, 1625) lo status è per quanto qui interessa la «forma civitatis» e perciò anche la costituzione. In modo analogo HOBBES (per es. De cive, 1642, cap. 10) parla di status monarchicus, status democraticus, status mixtus, ccc.

Con una rivoluzione che ha pieno successo è perciò senz’altro dato un nuovo Stato ed eo ipso una nuova costituzione. Così in Germania dopo il rivolgimento del novembre 1918 il Consiglio dei rappresentanti del popolo poteva parlare in un comunicato del 9 dicembre 1918 della «costituzione data dalla rivoluzione» (W. JELLINEK, Revolution und Reichsverfassung, in Jahrb. des öffentl. Rechts, IX, 1920, p. 22).

3.  / S / B / A / - Terzo significato: costituzione = il principio del divenire dinamico dell’unità politica, del processo di nascita e di formazione sempre nuova di questa unità con una forza ed un’energia che sta alla base o che agisce dalle fondamenta. Qui lo Stato è concepito non come qualcosa di esistente, di quietamente statico, ma come qualcosa che diviene, che nasce sempre di nuovo. Da interessi, opinioni e premure diverse e contrapposte l’unità politica deve formarsi quotidianamente, deve – secondo l’espressione di Rudolf Smend – «integrarsi».

Questo concetto di costituzione è in contraddizione con i precedenti concetti che parlano di uno Stato (nel senso di un’unità statica).
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Veramente nella rappresentazione di Aristotele è presente anche l’elemento dinamico e la stretta separazione di statico e dinamico ha qualcosa di artificioso e forzato. In ogni caso questo concetto «dinamico» rimane nella sfera dell’essere (che diviene) e dell’esistere; la costituzione, cioè, non diventa ancora (come nel concetto di costituzione da trattare sotto il punto II) una semplice regola o norma, sotto la quale si sussume. La costituzione è il principio attivo di un processo dinamico di energie effettuali, un elemento del divenire, ma realmente, non una procedura regolamentata di norme e attribuzioni di «dover essere».
Lorenz von Stein (1815-90)

Lorenz von STEIN ha esposto questo concetto di costituzione in un grande contesto sistematico. Invero, egli parla soltanto delle costituzioni francesi a partire dal 1789, ma tocca anche un principio dualistico generale della dottrina costituzionale, che è chiaramente riconosciuto specialmente in Tommaso d’AQUINO (Summa Theol., I, II, 105, art. 1), mettendo in evidenza due cose (duo sunt attendenda): una volta la partecipazione di tutti i cittadini alla formazione della volontà statale (ut omnes aliquam partem habeant in principatu), ed una seconda volta la specie del governo e del potere (species regiminis vel ordinationis principatuum). È la vecchia contrapposizione di libertà e ordine, che è affine alla contrapposizione dei princìpi politico-formali (identità e rappresentanza) da sviluppare più avanti (§ 16, II). Per Stein le prime costituzioni della rivoluzione del 1789 (cioè le costituzioni del 1791, 1973, 1795) sono in senso proprio costituzioni statuali in contrapposizione agli ordinamenti statali, che incominciano con Napoleone (1799). La differenza consiste in quanto segue: la costituzione statuale è quell’ordinamento che produce l’accordo della volontà singola con la volontà generale dello Stato e riunisce i singoli come membri viventi dell’organismo statale. Tutte le istituzioni e i fenomeni costituzionali significano che lo Stato «si riconosce come l’unità personale della volontà di tutte le personalità libere, determinate all’autocontrollo. L’ordinamento statale invece considera i singoli e le autorità già come membri dello Stato ed esige da essi obbedienza. Nella costituzione statuale la vita statale sale dal basso verso l’alto; nell’ordinamento statale essa agisce dall’alto verso il basso. La costituzione statuale è libera formazione della volontà statale; l’ordine statale è l’esecuzione organica della volontà così formata (Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich, Bd. I, Der Begriff der Gesellschaft, ed. a cura di G. SALOMON, München 1921, voI. I, p. 408-9; inoltre, Verwaltungslehre, I, p. 25). L’idea che la costituzione è il principio fondamentale effettivo dell’unità politica, ha trovato una espressione pregnante nella famosa conferenza di F. LASSALLE, Über
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Verfassungswesen (1862): «Se dunque la costituzione forma la legge fondamentale di un Land, essa è ... una forza attiva». Lassalle trova questa forza attiva e l’essenza della costituzione nei rapporti effettivi di potere.

Per il pensiero teoretico costituzionale del XIX sec. tedesco Lorenz VON STEIN è stato il punto di partenza (ed al tempo stesso la mediazione, in cui si manteneva attuale la filosofia dello Stato di Hegel). In Robert MOHL, nella dottrina dello Stato di diritto di Rudolf GNEIST, in Albert HAENEL, soprattutto, sono riconoscibili le idee di Stein. Ciò finisce quando termina il pensiero teoretico costituzionale, cioè con il dominio dei metodi di LABAND, che si limitano ad esercitare l’arte dell’interpretazione letterale al testo delle disposizioni legislative costituzionali; ciò si chiamava «positivismo».
(1882-1975)

Per primo Rudolf SMEND, nel suo Saggio «Il potere politico nello Stato costituzionale e il problema della forma di Stato» (Festgabe für W. Kahl, Tübingen 1923), ha posto di nuovo in tutta la sua estensione il problema teoretico della costituzione. Alle idee di questo Saggio in seguito si dovrà ritornare ancora assai spesso. Così come esse si presentano finora – purtroppo soltanto in uno schizzo –, mi sembra che la dottrina della «integrazione» dell’unità statale contenga un’immediata continuazione delle teorie di Lorenz von Stein.

II.  / S / B / A / - Costituzione in senso assoluto può significare una regolamentazione legislativa di base, cioè un sistema unitario e chiuso delle norme più alte e ultime (costituzione = norma delle norme).

1. / S / B / A / - Qui la costituzione non è una condizione conforme a se stessa, e neppure un divenire dinamico, ma qualcosa di normativo, un semplice «dovere». Non si tratta però di singole leggi o norme, anche se forse molto importanti e poste in rilievo con contrassegni esteriori, ma in genere della normazione globale della vita statale, della legge fondamentale nel senso di una unità conclusa, di «legge delle leggi». Tutte le altre leggi e norme devono poter essere ricondotte a questa unica norma. Con questa accezione del termine lo Stato diventa un ordinamento giuridico che poggia sulla costituzione in quanto norma fondamentale, cioè una unità di norme giuridiche. Qui la parola «costituzione» indica una unità ed una
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generalità. È perciò pure possibile identificare Stato e costituzione. Non però come nel precedente significato della parola, dove è Stato = costituzione, ma viceversa: la costituzione è lo Stato, poiché lo Stato è considerato come qualcosa che deve essere conforme ad una norma e si vede in essa soltanto un sistema di norme, un ordinamento «del diritto», che esiste non conformemente all’essere, ma vige conformemente al dovere, che però ciononostante istituisce un concetto assoluto di costituzione – poiché qui è posta una unità sistematica, conclusa di norme ed è equiparata allo Stato –. Perciò è anche possibile indicare la costituzione in questo senso come «sovrana», anche se l’espressione è in sé oscura. Giacché più propriamente, può essere sovrano soltanto qualcosa di concretamente esistente, non una norma che è semplicemente vigente.

Pierre-Paul Royer-Collard (1763-1845)
Il modo di dire secondo cui non gli uomini, ma le norme e le leggi governano e devono essere in questo senso «sovrane», è molto antico. Per la moderna dottrina della costituzione interessa il seguente sviluppo storico: all’epoca della restaurazione monarchica in Francia e sotto la monarchia di Luglio (cioè dal 1815 fino al 1848) in special modo i rappresentanti del liberalismo borghese, i cosiddetti «dottrinari», hanno definito la costituzione (la Charte) come «sovrana». Questa curiosa personificazione di una legge scritta aveva il senso di innalzare la legge con le sue garanzie delle libertà borghesi e della proprietà privata al di sopra di ogni potere politico. In questo modo era abbracciata la questione autenticamente politica, se fosse sovrano il principe o il popolo; la risposta suonava semplicemente: né il principe né il popolo, ma è sovrana «la costituzione» (cfr. infra, § 6 II 7, p. 81). Questa è la risposta tipica dei liberali dello Stato borghese di diritto, per i quali tanto la monarchia quanto la democrazia è limitata nell’interesse della libertà borghese e della proprietà privata (su ciò, infra, § 16, p. 285). Così parla della sovranità della costituzione un tipico «dottrinario» del periodo della restaurazione e di Luigi Filippo, Royer-Collard (rinvii in J. BARTHÉLEMY, Introduction du régime parlementaire en France, 1904, p. 20 ss.); GUIZOT, un classico rappresentante dello Stato di diritto liberale, parla della «sovranità della ragione», della giustizia e di altre astrazioni, nel giusto riconoscimento che una norma può chiamarsi «sovrana» solo finché non è un comando ed una volontà positiva, ma il razionalmente giusto, la ragione e
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la giustizia, cioè ha determinate qualità; giacché, diversamente è veramente sovrano quegli che vuole e comanda. TOCQUEVILLE con riferimento alla costituzione francese del 1830 ha sostenuto in modo conseguente  l’immodificabilità della costituzione ed ha posto in rilievo che il complesso dei poteri del popolo, del re, come pure del parlamento è derivato da questa costituzione e che fuori della costituzione tutte queste entità politiche non sono niente («hors de la Constitution il ne sont rien», nota 12 al voI. I, cap. 6 della «Démocratie en Amérique»).

Hans Kelsen (1881-1973)
La dottrina dello Stato di H. KELSEN, ripetuta in molti libri (Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatz, II ed., 1923; Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts, 1920; Der soziologische und der juristische Staatsbegriff, 1922; Allgemeine Staatslehre, 1925), rappresenta pure lo Stato come un sistema e un’unità di norme giuridiche, a dire il vero senza il minimo tentativo di spiegare il principio logico e oggettivo di questa «unità» e di questo «sistema», e senza chiarire come accade e secondo quale necessità si verifica che le numerose disposizioni legislative positive di uno Stato e le diverse norme legislative costituzionali formino un simile «sistema» o una «unità». L’essere o il divenire politico dell’ordine dell’unità statale è trasformato in un funzionare, la contrapposizione di essere e dovere è continuamente confusa con la contrapposizione di essere sostanziale e funzionamento conforme alla legge. La teoria diventa però comprensibile, se la si vede come l’ultima diramazione della teoria pura, prima illustrata, dello Stato di diritto borghese, che cercava di fare dello Stato un ordinamento giuridico e scorgeva in ciò l’essenza dello Stato di diritto. Nella sua grande epoca, nel XVII e XVIII secolo, la borghesia trovò la forza per un vero sistema, cioè per il diritto naturale e razionale individualistico, e formò con concetti come proprietà e libertà personale norme valide in se stesse, che hanno vigenza davanti e al di sopra di ogni essere politico, perché sono giuste e razionali e perciò senza riguardo alla realtà esistente, cioè giuridico-positiva, contengono un autentico dovere. Ciò era normatività conseguente; qui si poteva parlare di sistema, ordinamento e unità. In Kelsen, invece, hanno vigenza soltanto norme positive, cioè quelle norme che hanno effettiva vigenza; esse vigono non perché debbono vigere per la loro maggiore giustezza, ma senza riguardo a qualità come razionalità, giustizia, ecc., solo perché sono positive. Qui cessa improvvisamente il dovere e cade la normatività; al suo posto appare la tautologia di una cruda effettività: qualcosa vige, se vige e perché vige. Questo è « positivismo». Chi insiste seriamente sul fatto che «la» costituzione deve valere come
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norma fondamentale e da qui deve derivarsi quanto altro v’é di vigente, non può prendere come fondamento di un puro sistema di pure norme qualsivogliano concrete disposizioni perché sono poste da una determinata autorità, sono riconosciute e perciò sono indicate come «positive», cioè sono solo fattualmente efficaci. Solo da principi sistematici, normativamente conseguenti senza riguardo alla vigenza «positiva», cioè giusti in se stessi, in forza della loro razionalità o giustezza, si può far derivare una unità o un ordinamento normativo.

2. / S / B / A / - In verità, una costituzione vige, perché emana da un potere costituente (cioè, potestà o autorità (1)) ed è posta dalla sua volontà. In contrapposizione alle mere norme la parola «volontà», indica una entità esistente in quanto origine di un dovere. La volontà è esistenzialmente presente, la sua potestas o autorità consiste nel suo essere. Una norma può aver vigenza, perché è giusta; in tal caso la conseguenza sistematica porta al diritto naturale e non alla costituzione positiva; oppure, una norma ha vigenza perché è positivamente emanata, cioè in forza di un volere esistente. Una norma non pone mai se stessa (questo è un modo di dire fantastiço), ma essa è riconosciuta come giusta, perché è derivabile da princìpi, la cui essenza è pure giustezza e non soltanto positività, cioè esistenza fattualmente emanata. Chi dice che la costituzione vige come norma fondamentale (non come volontà positiva), sostiene perciò che essa è in grado di reggere un sistema chiuso di principi giusti in  forza di determinate qualità logiche, morali o di altro genere attinenti al contenuto. Dire che una costituzione non vige per la sua giustezza normativa, ma soltanto per la sua positività e che ciò non ostante in quanto pura norma fondi un sistema o un ordinamento di pure norme, è una confusione del tutto contraddittoria.

Non esiste nessun sistema costituzionale chiuso di genere puramente normativo ed è arbitrario considerare come unità e ordinamento sistematico una serie di singole disposizioni, che
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In Weimar 6 febbraio 1919
sono intese come leggi costituzionali, se l’unità non sorge da una volontà unitaria presupposta. Parimenti è arbitrario parlare senz’altro di ordinamento giuridico. Il concetto di ordinamento giuridico contiene due elementi totalmente diversi: l’elemento normativo del diritto e l’elemento esistenziale dell’ordinamento concreto. L’unità e l’ordine è nell’esistenza politica dello Stato, non in leggi, regole o qualsivoglia normatività. Le raffigurazioni e le parole che parlano della costituzione come di una «legge fondamentale» o di una «norma fondamentale», sono per lo più oscure o imprecise. Esse attribuiscono ad una serie di norme assai diverse, per es. ai 181 articoli della costituzione di Weimar, una «unità» sistematica, normativa e logica. Davanti alla diversità concettuale e contenutistica delle singole disposizioni contenute nella maggior parte delle leggi costituzionali ciò è nient’altro che una gigantesca finzione. L’unità del Reich tedesco poggia non sui 181 articoli e sulla loro vigenza, ma sull’esistenza politica del popolo tedesco. La volontà del popolo tedesco, cioè qualcosa di esistenziale, superando tutte le contraddizioni sistematiche, le sconnessioni e le oscurità delle singole leggi costituzionali, fonda l’unità politica e di diritto pubblico. La costituzione di Weimar vige perché il popolo tedesco «si è data questa costituzione».

(1) Sulla opposizione fra potere (potestas) e auctoritas, cfr. l’annotazione al § 8, p. 1109.

3. / S / B / A / - Le rappresentazioni della costituzione come un’unità normativa e qualcosa di assoluto si spiegano storicamente con un’epoca, nella quale si riteneva che la costituzione tosse una codificazione chiusa. Nel 1789 dominava in Francia questa fede razionalistica nella saggezza di un legislatore, e ci si credeva capaci di formulare un piano consapevole e completo di tutta quanta la vita politica e sociale; anzi, alcuni avevano scrupoli a prendere in considerazione anche soltanto la possibilità di una modificazione e revisione. Ma la fede nella possibilità di un sistema di disposizioni normative, chiuso, abbracciante lo Stato nella sua totalità e definitivamente giusto, oggi non esiste più. Oggi è diffusa l’opposta consapevolezza che il
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testo di ogni costituzione dipende dalla situazione politica e sociale all’epoca della sua formazione. I motivi per cui determinate statuizioni legislative sono scritte proprio in una «costituzione» e non in una legge ordinaria dipendono da considerazioni politiche e dalle combinazioni delle coalizioni partitiche. Insieme con la fede nella codificazione e nell’unità sistematica cade però anche il concetto normativo puro della costituzione, così come lo presuppone l’idea liberale di un assoluto Stato di diritto. Esso era possibile solo finché i presupposti metafisici del diritto naturale borghese trovavano credito. La costituzione si trasforma adesso in una serie di singole leggi costituzionali positive. Se ciò non ostante si continua ancora a parlare di norma fondamentale, legge fondamentale, ecc. – è qui superfluo citare esempi e pezze d’appoggio –, ciò accade per effetto delle formule tradizionali, che da gran tempo sono diventate vuote. Egualmente, è impreciso e fuorviante continuare quindi a parlare «della» costituzione. In realtà ci si riferisce ad una pluralità non sistematica o ad una molteplicità di disposizioni legislative costituzionali. Il concetto di costituzione è relativizzato in concetto di singola legge costituzionale.

1 commento:

  1. Mi perdoni, ma non esiste una versione in pdf dell'opera? In modo da poterla consultare agevolmente in qualsiasi momento. Grazie

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